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Statuto Associazione


Statuto dell'Associazione 
PARIEDIPIU’ 


Art. 1 E’ costituita l’Associazione denominata “PARIEDIPIU'”. 

Art. 2 L’Associazione ha sede in Via Ranieri Simonelli, 19b - Campo di San Giuliano Terme (PI).

Art. 3 La durata dell’Associazione è illimitata, fino a revoca o scioglimento da farsi nei modi e nelle forme di legge. 

Art. 4 L'Associazione ha lo scopo di promuovere una cultura in cui tutte le persone vengano considerate “risorse alla pari” aventi pari diritti e doveri e, dunque, portatrici di valore per la società, tenendo presenti le diferenze biologiche, di età, di sesso, di etnia, di salute, di genere, di estrazione e di cultura, considerandole pura e sana ricchezza utile per l'accrescimento sociale. 

Art. 5 Per realizzare i suoi scopi l'associazione si prefigge di: 

- valorizzare le differenze e promuovere l'espressione di sensibilità diverse; 

- promuovere ed organizzare iniziative culturali e formative al fine di avvicinare le persone ad un dialogo pacifico ed efficace che diffonda una cultura di unione;  

- promuovere ed incoraggiare la crescita e l'evoluzione personale di tutti; 

- promuovere la crescita ed il mantenimento dell'autostima; 

- promuovere un network di donne e uomini che si aiutino reciprocamente condividendo “best practise” sia all'interno della vita personale che lavorativa;  

- promuovere, diffondere, cercare e, qualora non esista, creare servizi utili alla conciliazione della vita personale, lavorativa e sociale di ognuno; 

- promuovere e diffondere una cultura di pari opportunità ed etica nel mondo del lavoro e nell'ambiente scolastico, prevenendo e contrastando il fenomeno del mobbing in tutte le sue forme; 

- promuovere e diffondere iniziative di promozione della salute e di contrasto al fenomeno della violenza;  

- diffondere l’informazione sulla buona nascita, promuovere ed organizzare iniziative per sensibilizzare le persone all'importanza dei percorsi in gravidanza, pre-parto e post-parto, affinché l'opinione pubblica ed il mondo del lavoro ritengano il periodo della gravidanza, del parto, del puerperio, della genitorialità, un valore da incentivare e da accrescere;

- sensibilizzare e promuovere una cultura di pari opportunità diffondendo informazioni ed iniziative organizzate dagli Organismi di Parità vigenti nel mondo del lavoro ed universitario, nelle amministrazioni pubbliche, private e nelle associazioni;

- diffondere informazioni utili a sensibilizzare e rendere maggiormente consapevole la società sull'importanza dei diritti legati alle pari opportunità di uomini e donne;

- promuovere la creazione di una “rete” di organismi ed associazioni di parità e di pari opportunità esistenti sul territorio nazionale;

- organizzare e promuovere iniziative di incontro tra generazioni nuove e passate, considerando lo scambio ed il dialogo elementi sociali da valorizzare;

- promuovere, diffondere ed organizzare attività rivolte a rimuovere i fattori sociali e culturali che comportano discriminazione diretta o indiretta nei confronti di donne, diversamente abili, etnie diverse, persone con diverso orientamento sessuale, bambini e bambine;

- promuovere ricerche e studi sul principio di parità , di pari opportunità e di conciliazione di vita delle persone.

- utilizzare tutte le forme d’arte esistenti per diffondere le finalità e raggiungere gli obiettivi dell’Associazione. 

Nello svolgimento delle sue attività, l'Associazione potrà collaborare con imprese, università, scuole di ogni ordine e grado, associazioni di categoria, associazioni di volontariato, organismi sindacali, enti locali nazionali ed internazionali per concretizzare gli scopi prefissati. 
Potrà anche aderire ad essi qualora ciò appaia opportuno, e purché i suddetti non siano in contrasto con le finalità dell'Associazione stessa. 

I SOCI 

Art. 6 L'Associazione è costituita da Soci fondatori e Soci ordinari. I soci fondatori sono coloro che hanno dato impulso alla nascita della associazione e fanno parte del seguente elenco: Anna Maria Ricci Maria, Grazia Biagini, Nicola Panattoni 
Lo status di Socio fondatore ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. 

Art. 7 Il numero dei Soci ordinari è illimitato. Può diventare Socio-a chiunque si riconosca nel presente statuto ed abbia compiuto il diciottesimo anno di età; indipendentemente dalla propria identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica, politica e religiosa. Possono acquisire il titolo di Socio-a sia persone fisiche che soggetti collettivi. Questi ultimi partecipano alle assemblee dell'Associazione con diritto di voto mediante il loro rappresentante o delegato. L'Associazione si riserva di far corrispondere loro una quota sociale adeguata alle loro capacità, diversa da quella prevista per i singoli Soci. I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di Socio-a solo previo consenso dei genitori e comunque non godono del diritto di voto in assemblea. Agli aspiranti Soci sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello Statuto, il rispetto della civile convivenza e il contributo attivo al buon andamento dell'Associazione. Lo status di Socio-a, una volta acquistato, ha carattere permanente, e può venir meno solo nei casi previsti dal successivo art. 12. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentale limitativi di diritti o a termine. 

Art. 8 Gli aspiranti Soci devono presentare domanda al Consiglio Direttivo, menzionando il proprio nome, cognome, indirizzo, luogo e data di nascita, allegando il proprio curriculum vitae unitamente all’attestazione di accettare ed attenersi allo statuto, al regolamento interno e alle deliberazioni degli organi sociali. 

Art. 9 E’ compito del Consiglio Direttivo, ovvero di uno o più Consiglieri da esso espressamente delegati, esaminare ed esprimersi, entro un massimo di 30 giorni dalla richiesta di adesione, in merito alle domande di ammissione, verificando che gli aspiranti Soci siano in possesso dei requisiti previsti agli art. 7 e 8. Qualora la domanda venga accolta, al-la nuovo-a Socio-a verrà consegnata la tessera sociale ed il suo nominativo verrà annotato sul libro dei Soci. Nel caso in cui la domanda venga respinta, o ad essa non sia data risposta entro il dovuto termine, l’interessato potrà presentare ricorso al Presidente. Sul ricorso si pronuncerà in via definitiva l’Assemblea dei Soci alla sua prima convocazione. 

Art. 10 I Soci hanno diritto a: - Partecipare a tutte le iniziative e alle manifestazioni promosse dall’Associazione; - A riunirsi in assemblea per discutere e votare sulle questioni riguardanti l’Associazione e su tutte le modifiche statuarie e di regolamenti; - A discutere e approvare i rendiconti; - Ad eleggere ed essere eletti membri degli organi dell’associazione. Hanno diritto di voto in assemblea i Soci che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno 8 (otto) giorni prima delle data di svolgimento dell’assemblea; il voto può esprimersi anche per delega, ma non per corrispondenza o altro mezzo equipollente. 

Art. 11 Il-La Socio-a è tenuto al pagamento annuale della quota sociale, al rispetto dello statuto e del regolamento interno, all’osservanza delle delibere degli organi sociali, nonché al mantenimento di irreprensibile condotta civile e morale nella partecipazione alle attività dell’Associazione e nella frequentazione della sede. La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio, non costituisce per tanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rimborsabile o trasmissibile, ne valutabile salvo il trasferimento della quota a causa di morte. 

Art. 12 La qualifica di Socio-a si perde per: - mancato pagamento della quota sociale, - dimissioni, che devono essere presentate per iscritto al consiglio direttivo; - espulsione o radiazione. 

Art. 13 Il Consiglio Direttivo ha la facoltà di intraprendere azione disciplinare nei confronti del-la Socio-a, mediante, a seconda della gravità dell’infrazione commessa, il richiamo scritto, la sospensione temporanea o l’espulsione o radiazione, per i seguenti motivi: - inosservanza delle disposizioni dello statuto, di eventuali regolamenti o delle deliberazioni degli organi sociali; - denigrazione dell’Associazione, dei suoi organi sociali, dei suoi soci; - l’attentare in qualche modo al buon andamento dell’Associazione, ostacolandone lo sviluppo e perseguendone lo scioglimento; - il commettere o provocare gravi disordini durante le assemblee; - appropriazione indebita dei fondi sociali, atti, documenti od altro di proprietà dell’Associazione; - l’arrecare in qualunque modo danni morali o materiali all’associazione, ai locali ed alle attrezzature di sua pertinenza. In caso di dolo, il danno dovrà essere risarcito; - condotta incompatibile con i principi e lo statuto dell’associazione. 

Art. 14 Contro ogni provvedimento di sospensione, espulsione o radiazione, è ammesso il ricorso alla Presidente entro 30 (trenta) giorni, sul quale decide in via definitiva la prima Assemblea dei Soci. 

PATRIMONIO SOCIALE E RENDICONTAZIONE 

Art. 15 Il patrimonio sociale dell’Associazione è indivisibile ed è costituito da: - beni mobili e immobili di proprietà dell’Associazione; - contributi, erogazioni e lasciti diversi; - fondo di riserva. 

Art. 16 L’esercizio sociale si intende dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno. Di esso deve essere presentato un rendiconto economico e finanziario all’assemblea dei Soci entro il 30 Aprile dell’anno successivo. Ulteriore deroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento. Il rendiconto dell’esercizio dovrà evidenziare in modo analitico i costi ed i proventi di competenza, nonché la consistenza finanziaria e le poste rettificative che consentano di determinare la competenza dell’esercizio. I rendiconti devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei dieci giorni che precedono e seguono l’Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti coloro che abbiano interesse alla loro consultazione. 

Art. 17 La previsione e la programmazione economica dell’anno sociale successivo è deliberata dall’Assemblea con attinenza alla formulazione delle linee generali di attività dell’Associazione. 

Art. 18 E’ fatto assoluto divieto di distribuzione, anche indiretta di utili od avanzi di gestione nonché di fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o distribuzione non siano imposte dalla legge. Il residuo attivo di ogni esercizio sarà devoluto in parte al fondo di riserva, e il rimanente sarà tenuto a disposizione per iniziative consone agli scopi di cui all’art. 4 e per nuovi impianti o attrezzature. 

L’ASSEMBLEA E IL CONSIGLIO DIRETTIVO 

Art. 19 Partecipano all’assemblea generale dei soci tutti i soci che abbiano provveduto al versamento della quota almeno 8 (otto) giorni prima della data di svolgimento dell’assemblea stessa. Le riunioni dell’Assemblea vengono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto (anche via email con ricevuta di ritorno), contenente la data e l’ora di prima e seconda convocazione e l’ordine del giorno, da esporsi in bacheca almeno 8 (otto) giorni prima o da inviare ad ogni socio mediante posta elettronica. 

Art. 20 L’Assemblea generale dei soci può essere convocata in via straordinaria dal Consiglio Direttivo o dal-la Presidente per motivi che esulano dall’ordinaria amministrazione, nei casi previsti dagli art. 22 e 33, ed ogni qual volta ne faccia richiesta motivata il collegio dei sindaci revisori o almeno un quinto dei Soci aventi diritto di voto. L’assemblea dovrà aver luogo entro 20 (venti) giorni dalla data in cui viene richiesta, e delibera sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione. 

Art. 21 L’Assemblea è regolarmente costituita alla presenza della metà più uno dei Soci con diritto di voto, e delibera a maggioranza assoluta dei voti di questi ultimi. In seconda convocazione, invece, l’Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti, e delibera sulle questioni poste all’ordine del giorno, salvo le eccezioni di cui all’art. 22. I soci possono farsi rappresentare da altri soci, anche se membri del Consiglio, salvo che per delibere relative all’approvazione del bilancio ed alla responsabilità dei Consiglieri. Ogni Socio-a non può rappresentare più di 1 persona. 

Art. 22 Per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o al regolamento, proposte dal Consiglio Direttivo o da almeno un quinto dei Soci, non è ammessa la validità della maggioranza in seconda convocazione, perciò è indispensabile la presenza della maggioranza assoluta dei Soci aventi diritto di voto. Per delibere riguardanti lo scioglimento o la liquidazione dell’Associazione, valgono le norme di cui all’art.33. 

Art. 23 L’Assemblea è presieduta da un-a Presidente e da un Segretario eletti in seno alla stessa. Le votazioni possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta un decimo dei soci presenti con diritto di voto. Per l’elezione degli organi sociali la votazione avviene a scrutino segreto, secondo le modalità previste dal regolamento. Le deliberazioni assembleari e gli atti verbalizzati vengono esposti all’interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei Soci per la consultazione. 

Art. 24 L’assemblea generale dei Soci è sovrana ed è l’organo supremo dell’Associazione: - approva le linee generali del programma di attività; - approva il rendiconto annuale; - delibera sulla previsione e programmazione economica dell’anno sociale successivo; - elegge gli organismi direttivi (Consiglio Direttivo, Collegio dei Sindaci Revisori) alla fine del mandato o in seguito alle dimissioni degli stessi mediante libere elezioni senza limitazioni soggettive alla candidatura; - nel caso di cui sopra, discute la relazione del consiglio uscente e l’indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale composta da almeno tre membri, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini; - delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale. 

GLI ORGANISMI DIRIGENTI 

Art. 25 Il Consiglio Direttivo viene eletto dall’Assemblea dei Soci e dura in carica tre anni. E’ composto da un minimo di tre membri. Il Consiglio Direttivo deve, in ogni caso, essere composto per 2/3 di soci fondatori. Tutti i consiglieri sono rieleggibili. 

Art. 26 Il Consiglio Direttivo nell’ambito delle proprie funzioni può avvalersi, per compiti operativi o di consulenza, di commissioni di lavoro da esso nominate, nonché dell’attività volontaria di cittadini non soci, in grado, per competenze specifiche, di contribuire alla realizzazione di specifici programmi, ovvero costituire, quando ritenuto indispensabile, specifici rapporti professionali, nei limiti delle previsioni economiche approvate dall’Assemblea. 

Art. 27 Il Consiglio Direttivo elegge al suo interno: - la-il Presidente: ha la rappresentanza legale dell’Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa. Convoca e presiede il Consiglio; - la-il Vicepresidente: coadiuva la-il Presidente e, in caso di assenza od impedimento di questi, ne assume le mansioni; - il Segretario: cura ogni aspetto amministrativo dell’Associazione; redige i verbali delle sedute del Consiglio e li firma con la-il Presidente; presiede il Consiglio in assenza del-la Presidente e del-la Vicepresidente. Il Consiglio può inoltre distribuire fra i suoi componenti altre funzioni attinenti a specifiche esigenze legate alla attività dell’Associazione. 

Art. 28 Compiti del Consiglio Direttivo sono: - eseguire le delibere dell’Assemblea; - formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’Assemblea; - predisporre il rendiconto annuale; - predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e programmazione economica dell’anno sociale; - deliberare circa l’ammissione dei Soci; può delegare allo scopo uno o più Consiglieri; - deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei Soci; - stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali; - curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa afdati; - decidere le modalità di partecipazione dell’Associazione alle attività organizzate da altre Associazioni ed Enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto; - presentare all’Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull’attività inerente il medesimo. 

Art. 29 Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta la-il Presidente lo riterrà più opportuno o quando ne facciano richiesta almeno un terzo dei Consiglieri in un giorno prestabilito senza necessità di ulteriore avviso. Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei Consiglieri, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti. Le votazioni normalmente sono palesi, possono essere a scrutinio segreto quando ciò sia richiesto anche da un solo Consigliere. La parità di voti comporta la reiezione della proposta. Delle deliberazioni viene redatto verbale a cura del Segretario, che lo firma insieme al Presidente. Tale verbale è conservato agli atti ed è a disposizione dei Soci che richiedono di consultarlo. 

Art. 30 I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie che straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Decade comunque il Consigliere dopo sei mesi di assenza dai lavori del Consiglio. Il Consigliere decaduto o dimissionario è sostituito, ove esista, dal Socio risultato primo escluso all’elezione del Consiglio; diversamente, a discrezione del Consiglio. In ogni caso, la composizione del Consiglio deve rimanere per 2/3 di Soci fondatori. La quota massima di sostituzione è fissata in un terzo dei componenti originali; dopo tale soglia, il Consiglio Direttivo decade. Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri. Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare l’Assemblea indicendo nuove elezioni entro quindici giorni. 

Art. 31 Il Consiglio Direttivo deve nominare il Comitato Scientifico dell'Associazione, composto da un minimo di cinque membri di chiara fama ed esperienza nel campo delle scienze sociali, che potranno essere scelti anche fra i non Soci. Il Comitato Scientifico ha il compito di consulenza tecnica riguardo le attività dell'Associazione e si riunisce almeno due volte l'anno. Esso elegge nel suo seno un Presidente che ha il compito di indire le riunioni, stabilire l'ordine del giorno e coordinare il lavoro del Comitato. I pareri del Comitato Scientifico costituiscono base di attenta considerazione sia da parte dell'Assemblea dei soci che del Consiglio Direttivo. 

Art. 32 L’assemblea dei Soci qualora lo ritenga opportuno può nominare un Collegio dei Revisori dei Conti, che non potrà essere inferiore a tre membri, che dureranno in carica quanto il Consiglio Direttivo, che saranno rieleggibili e che potranno essere scelti anche fra i non Soci. Il Collegio dei Revisori dei Conti se nominato, oltre alla normale attività di vigilanza contabile e amministrativa prevista dalla legge, avrà anche la facoltà di dirimere le controversie che dovessero insorgere tra i membri del Consiglio Direttivo, tra i Soci, e tra questi ultimi e i membri del Consiglio suddetto.

SCIOGLIMENTO DELL’ASSOCIAZIONE 

Art. 33 La decisione motivata di scioglimento dell’Associazione deve essere presa da almeno i quattro quinti dei soci aventi diritto al voto, in un’assemblea valida alla presenza della maggioranza assoluta dei medesimi. Ove non sia possibile raggiungere tele maggioranza nel corso di tre successive convocazioni assembleari, ricorrenti a distanza di almeno venti giorni, di cui l’ultima adeguatamente pubblicizzata a mezzo stampa, lo scioglimento potrà comunque essere deliberato. In caso di scioglimento dell’Associazione per qualunque causa, il patrimonio verrà devoluto ad altri enti che perseguono finalità analoghe ovvero a fini di pubblica utilità. L’assemblea degli associati decide sulla devoluzione del patrimonio residuo, dedotte le eventuali passività, procedendo alla nomina di uno o più liquidatori scegliendoli preferibilmente fra i soci. 

DISPOSIZIONI FINALI 

Art. 34 Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l’assemblea a norma del codice civile e delle leggi vigenti. Campo di San Giuliano Terme (PI), 25 ottobre 2014

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